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Il Pastore Tedesco Rex
un compagno nobile e coraggioso

Il Pastore Tedesco è una delle razze più conosciute al mondo. Di aspetto nobile, leale per natura, agile ed intelligente, forte e temerario, questo cane incredibilmente versatile è in grado di ricoprire un’ampia gamma di ruoli. Il Pastore Tedesco è un ottimo cane da compagnia, facile da addestrare ed obbediente, naturalmente incline al cameratismo con gli uomini e ad una vita familiare attiva: la sua adattabilità ne fa un ottimo compagno per i bambini. 

Il Pastore Tedesco è una razza riconosciuta solo alla fine del diciannovesimo secolo, principalmente grazie all’impegno del Capitano Max von Stephanitz. Nel 1899 von Stephanitz si recò ad mostra canina a Karlsruhe e rimase talmente colpito dalle caratteristiche di un particolare cane da pastore, che lo acquistò, per poi fondare a breve la Verein für Deutsche Schäferhunde SV (Circolo Canino del Pastore Tedesco).  

Ma fu con la prima Guerra Mondiale che la popolarità di questa razza si affermò definitivamente. È stato stimato che, durante la guerra, oltre 50.000 pastori tedeschi abbiano contribuito, in qualità di cani della Croce Rossa, messaggeri, cani da soccorso, trasportatori di approvvigionamenti, cani da guardia e da inseguimento: le loro gesta eroiche spinsero molti militari di nazioni diverse a tornare a casa con un nuovo e straordinario compagno.

La popolarità del Pastore Tedesco crebbe rapidissimamente: nel 1919, quando il Circolo Cinofilo registrò questa razza per la prima volta, gli iscritti erano solo 54; nel 1926, il numero degli iscritti era cresciuto in misura esponenziale, arrivando a 8.058 cani. 

Ancora oggi, il Pastore Tedesco è simbolo di cane da lavoro. Ampiamente utilizzato da organizzazioni diverse, anche governative e di polizia, la versatilità di questo cane lo rende adatto a missioni di ricerca, inseguimento, guardia, soccorso, rilevamento di narcotici, operazioni militari e salvataggio.

Codice Penale

Art. 500
DIFFUSIONE DI MALATTIA DEGLI ANIMALI

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa I'ammenda è fino a L.4.000.000

Art. 638
UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomilaLa pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.

Art. 672
OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI
Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta e punito con I'ammenda fino a L.500.000. Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo I'incolumità delle persone.

Art. 727
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacolo o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto di maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.


 

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